Viziato il contratto di investimento se è mancata la profilatura di rischio dell’investitore
Impossibile, invece, chiariscono i giudici, sostituire tale fondamentale passaggio con il ricorso ad informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali

Viziato il contratto di investimento siglato dall’istituto di credito senza prima avere acquisito le necessarie informazioni per tracciare la profilatura di rischio dell’investitore. Su questa tematica i giudici chiariscono che l’obbligo di acquisizione, da parte dell’intermediario, delle informazioni indicate dalla Consob e necessarie per determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del ‘contratto quadro’. Impossibile, invece, sostituire tale fondamentale passaggio col ricorso ad informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali. Unica possibile eccezione, precisano i giudici, quando è l’investitore stesso a rifiutarsi di fornire le notizie richieste. Tale rifiuto deve, però, risultare dal ‘contratto quadro’ ovvero da una apposita dichiarazione scritta dell’investitore. Questi i paletti fissati dai giudici in merito al caso concernente l’inosservanza degli obblighi informativi prescritti a carico dell’intermediario in relazione all’esecuzione di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina. Nello specifico, è emerso la banca avrebbe dovuto valutare l’operazione come inadeguata e, dunque, procedere alla sua esecuzione solo dopo aver avvisato il cliente e avere da questi acquisito il relativo ordine scritto. (Ordinanza 32631 del 4 novembre 2022 della Corte di Cassazione)