Veranda ed ex portineria dati in locazione: illegittimo escludere il singolo condòmino dalla divisione degli utili

Palese la nullità della delibera con cui l’assemblea ha provveduto all’esclusione del condòmino

Veranda ed ex portineria dati in locazione: illegittimo escludere il singolo condòmino dalla divisione degli utili

Illegittima l’esclusione di un condòmino dalla partecipazione agli utili derivanti dalla locazione di un immobile sito nel cortile comune dello stabile. Per i giudici è palese la nullità della delibera assembleare che ha sancito l’esclusione. Ciò alla luce del principio secondo cui sono nulle le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), o con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, o che incidono sui diritti individuali sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini, o, infine, invalide in relazione all’oggetto. Nel caso specifico preso in esame dai giudici la delibera impugnata è nulla poiché l’assemblea condominiale ha voluto, in sostanza, escludere una condòmina – titolare di un negozio commerciale – dalla partecipazione agli utili derivanti dalla locazione dell’ex portineria e della veranda edificati nel cortile comune e ha così inciso, con effetti pregiudizievoli, nella sfera giuridica patrimoniale della condòmina. I giudici chiariscono che va applicato il principio secondo cui, in ordine alla ripartizione sia delle spese comuni che degli utili, le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verificazione ed all’applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, dato che tali deroghe, incidendo direttamente sui diritti del singolo condòmino, possono scaturire solo da una convenzione a cui aderisca lo stesso condòmino. (Sentenza del 9 dicembre 2022 del Tribunale di Roma)

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