Tabelle millesimali provvisorie: valida la delibera di riparto delle spese condominiali
I giudici riconoscono però la annullabilità della delibera. Esclusa, invece, l’ipotesi netta della nullità

Può essere considerata valida la delibera di riparto delle spese condominiali basata su tabelle millesimali provvisorie. I giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente un decreto ingiuntivo azionato da un condominio nei confronti di una società, hanno sancito l’annullabilità, ma non la nullità, della delibera contestata dalla società. I giudici precisano che la nullità si ha solo nel caso in cui la delibera stabilisca o modifichi i criteri di ripartizione delle spese condominiali, in difformità da quanto previsto dal Codice Civile, senza l’unanimità dei condividenti. Quando invece, come nel caso in esame, l’assemblea, nell’esercizio delle prerogative a essa spettanti, fa applicazione, nella concreta ripartizione delle spese, di criteri difformi da quelli legali o convenzionali, la delibera può essere considerata annullabile. Nella specifica vicenda, mancando un progetto definitivo di tabelle millesimali, il condominio aveva posto a carico del condòmino l’obbligo di contribuire alle spese sulla base di tabelle provvisorie. I criteri di riparto adottati nella delibera non erano però, osservano i giudici, contrari a quelli previsti dalla legge, né c’era mai stata una convenzione sul riparto delle spese. Perciò la delibera a fondamento dell’ingiunzione azionata dal condominio non era nulla, ma solamente annullabile. (Sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli)