Spazio minimo tra albero e confine vicino: come effettuare la misurazione
Necessario fare riferimento alla base esterna del tronco dell’albero, anche perché empiricamente è impossibile che essa sia più lontana dal confine rispetto al centro del tronco medesimo

In materia di distanze delle piantagioni dal confine, la misura deve essere effettuata dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero al tempo della piantagione. Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 11504 del 2 maggio 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il contenzioso tra la nuda proprietaria di un fondo e il proprietario del confinante terreno, aggiungono che empiricamente è impossibile che la base esterna del tronco sia più lontana dal confine rispetto al centro del tronco medesimo.
Chiari i dettagli della vicenda. Secondo la nuda proprietaria del fondo, il proprietario del confinante terreno ha edificato un nuovo fabbricato a distanza inferiore a 3 metri dalla finestra da cui ella esercitava il diritto di veduta e ha piantato un albero a distanza inferiore ad un metro e cinquanta centimetri dal confine della sua proprietà attorea, e così le ha impedito di accedere al fondo di sua proprietà per i necessari lavori di manutenzione sul fabbricato.
Per i giudici, attesa la distanza di un metro e quaranta centimetri intercorrente tra il centro del tronco della pianta e il confine, è illogico presumere che la parte esterna del tronco si possa trovare a distanza superiore ad un metro e cinquanta centimetri dal confine.
Difatti, Codice Civile alla mano, la misurazione deve essere effettuata dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell’albero al tempo della piantagione (oppure dalla linea di confine al luogo della semina), e, nella vicenda in esame, è stata misurato la distanza dal centro del tronco in un metro e quaranta centimetri.
Questo dato è decisivo, secondo i giudici, soprattutto perché in materia di distanze il Codice Civile e le varie norme di settore fissano limiti precisi, e quindi non v’è spazio per ragionare secondo presunzioni, tanto più che l’unica misura oggettiva in atti (quella del consulente tecnico) attesta una violazione. Peraltro, va considerato, secondo i giudici, che il concetto di fusto, richiamato dal Codice Civile, comprende il tronco vero e proprio (da terra alla prima imbracatura) e le branche principali che se ne diramano, fin dove esse si diffondono in rami, dando chioma alla pianta. Perciò, anche da un punto di vista empirico, appare impossibile che la base esterna del tronco sia più lontana dal confine rispetto al centro del tronco medesimo.