Ripetitori telefonici sul lastrico dell’immobile: la disattenzione del conduttore non rende annullabile il contratto di locazione
Respinta la tesi proposta dall’inquilino e mirata a sottolineare la sua inconsapevolezza, al momento della firma del contratto, della presenza dei ripetitori

Impossibile ritenere che sia annullabile il contratto di locazione se l’inquilino non si è reso conto, prima della firma sull’accordo col proprietario dell’immobile, della presenza di alcuni ripetitori telefonici sul lastrico dell’edificio. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a risolvere il contenzioso originato dalla improvvisa decisione con cui un conduttore ha riconsegnato, senza alcun preavviso, l’appartamento al locatore, ha ritenuto legittimo non versare i sei canoni mensili pattuiti e ha negato ogni addebito sostenendo la tesi della annullabilità del contratto per un vizio nel consenso alla sua firma sul contratto. A fronte delle osservazioni proposte dal conduttore finito sotto accusa, i giudici ritengono impossibile che egli non si fosse accorto della presenza dei ripetitori sul lastrico solare dell’edificio. In sostanza, accertate le dimensioni dei ripetitori e la loro visibilità, è inverosimile, secondo i giudici, la tesi proposta dal conduttore, che, peraltro, aveva visitato e valutato l’immobile. (Sentenza del 20 dicembre 2022 del Tribunale di Cosenza)