Rimborso spese non corredato da prove: censurabile l’amministratore
Decisiva la mancanza di prove in merito alle presunte anticipazioni fatte dall’amministratore verso alcuni condòmini

Ipotizzabile il reato di appropriazione indebita per l’amministratore di condominio che, una volta revocato, effettua dal conto condominiale un bonifico destinato al proprio conto personale e catalogato come rimborso spese. Decisiva la mancata prova delle spese da lui sostenute. Questa lacuna fa venire meno il possibile diritto al rimborso. Evidente, quindi, il grave inadempimento addebitabile all’amministratore, condannato, ovviamente, alla restituzione del denaro al condominio. Nella vicenda presa in esame dai giudici, l’amministratore ha versato sul proprio conto personale ben 20.000 euro, provenienti dal conto condominiale, e ha indicato ‘anticipazioni anni pregressi’ come causale del bonifico. Questa operazione è stata prontamente contestata dal condominio. Ciò ha comportato un approfondimento con una consulenza tecnica ad hoc, consulenza che ha esaminato la gestione contabile e ha, in sostanza, stabilito che le restituzioni fatte in contanti dall’amministratore in favore di alcuni condòmini erano tecnicamente impossibili, e che, per giunta, nell’ultimo rendiconto non figurava alcun debito specifico del condominio verso l’amministratore. (Sentenza del 5 gennaio 2022 del Tribunale di Roma)