Fondamentale la constatazione che il committente paga il dovuto e non è più responsabile in solido con l’impresa appaltatrice
Vanno pagati i lavori eseguiti in forza di un subappalto, anche se il subcommittente contesta all’esecutore dei lavori la mancata prova della regolarità contributiva dei suoi dipendenti. Nella vicenda in esame è in ballo una fattura di neanche 2.000 euro. A essere citata in giudizio è una ‘srl’, a cui viene contestato il mancato pagamento, in qualità di subcommittente, dei lavori regolarmente eseguiti da una ditta individuale. Per i giudici non regge la tesi proposta dalla ‘srl’ per giustificare il mancato pagamento. Ciò perché se il committente – o il subcommittente – ha pagato quanto dovuto per il contratto di appalto – o di subappalto –, allora non è più responsabile in solido con riferimento ai presunti omessi contributi dei lavoratori della ditta che ha effettuato i lavori. In sostanza, nella vicenda in esame il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l’inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità di un’azione diretta nei suoi confronti da parte dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore. (Sentenza 35962 del 22 novembre 2021 della Cassazione)