Offerta formativa non soddisfacente: ciò non basta per risolvere il contratto con l’Università telematica

Respinta l’istanza presentata da una studentessa e centrata sulla differenza tra l’offerta formativa promessa e quella effettivamente fornita

Offerta formativa non soddisfacente: ciò non basta per risolvere il contratto con l’Università telematica

Legittima l’insoddisfazione dello studente per l’offerta formativa dell’Università telematica, ma ciò non basta per pretendere la risoluzione del contratto e per ottenere addirittura un ristoro economico. Respinta in modo definitivo l’istanza presentata da una ragazza, iscrittasi al secondo anno di Giurisprudenza in un ateneo telematico e colpita negativamente dal mancato rispetto delle promesse fattele prima dell’iscrizione. In primo grado, a dirla tutta, i giudici avevano dato ragione alla studentessa, dichiarando risolto il contratto a causa dell’inadempimento addebitabile all’Università e riconoscendole il diritto a 1.000 euro di risarcimento. In secondo e in terzo grado, invece, i giudici hanno respinto la versione fornita dalla studentessa, escludendo possibili mancanze da parte dell’ateneo. In sostanza, lo iato tra l’offerta formativa promessa e quella concretamente data – iato riferito, tra l’altro, alla mancata disponibilità dei manuali promessi e alla mancata messa a disposizione di test di autovalutazione per le singole lezioni – non è catalogabile come inadempimento grave. (Ordinanza 35255 del 18 novembre 2021 della Cassazione)

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