Occlusa la griglia di scarico presente sul marciapiede comunale: nessun addebito per il condominio

Impossibile attribuire al condominio la responsabilità per l’allagamento verificatosi nel seminterrato dello stabile

Occlusa la griglia di scarico presente sul marciapiede comunale: nessun addebito per il condominio

Nessun addebito a carico del condominio per l’allagamento verificatosi nel seminterrato dello stabile, causato dall’occlusione delle griglie di scarico e che ha provocato danni alla conduttrice di un immobile, posto ai piani terra e seminterrato, adibito ad uso ufficio. A salvare il condominio è la constatazione che esso non è proprietario della grigia e del sottostante canale di scolo delle acque e, dunque, su di esso non grava nessun obbligo di custodia. I giudici hanno accertato l’esistenza di un’ostruzione nel canale di scolo, che ha causato la fuoriuscita dell’acqua e, quindi, l’allagamento, ma hanno anche rilevato che il condominio non fosse proprietario della griglia. Più precisamente, la grigia è posta su un marciapiede comunale, e quindi non può essere ritenuto di proprietà del condominio, il quale non ha titolo per effettuare pulizia e manutenzione. Inoltre, la griglia serve unicamente, si è appurato, per il drenaggio urbano ossia per convogliare le acque pluviali nel sistema fognario comunale. Infine, la suddetta griglia non risulta neanche nell’elenco dei beni condominiali. (Sentenza dell’8 febbraio 2022 del Tribunale di Roma)

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