Nomina giudiziale dell’amministratore: improponibile il reclamo

Il decreto è catalogabile come un provvedimento sostitutivo della volontà assembleare, nel senso che la volontà assembleare non ha prodotto effetti

Nomina giudiziale dell’amministratore: improponibile il reclamo

Non ammissibile il reclamo contro il provvedimento giudiziale con cui viene nominato l’amministratore del condominio. I giudici, esaminando il caso loro sottoposto, sanciscono la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, in quanto, precisano, proposto avverso decreto non reclamabile ma soltanto modificabile dal giudice che lo ha emesso. Nello specifico, l’azione proposta da alcuni condòmini va qualificata non come volta a ottenere la revoca dell’amministratore in carica, bensì mirata a vedere sancita la nomina di un nuovo amministratore di condominio. Su questo punto i giudici sottolineano che i condòmini hanno agito deducendo che l’amministratore ufficialmente in carica, e nominato con delibera assembleare, non ha più i requisiti imposti dalla norma, essendo stato condannata per delitto contro la fede pubblica. In sostanza, il decreto di nomina giudiziale dell’amministratore ha sancito che il provvedimento richiesto era un provvedimento sostitutivo della volontà assembleare, nel senso che la volontà assembleare non aveva prodotto effetti, poiché la mancanza dei requisiti previsti aveva fatto decadere automaticamente dall’incarico l’amministratore indicato dall’assemblea e aveva reso invalida la relativa delibera di nomina. (Decreto del 10 gennaio 2023 della Corte d’appello di Trieste)

News più recenti

Mostra di più...