Legittimo il decreto ingiuntivo messo sul tavolo dall’ex amministratore per ottenere il residuo compenso da lui ancora non percepito
Sacrosanto revocare l’amministratore di condominio che non ha provveduto, come doveroso, a fornire ai condomini il rendiconto della propria gestione. Ciò però non può comportare anche la negazione del suo diritto al compenso pattuito in origine. Vittoria piena, quindi, per l’ex amministratore che prima era stato revocato dall’incarico con decisione unanime dell’assemblea condominiale e poi si era ritrovato a bocca asciutta, cioè senza il compenso pattuito. Logica l’azione compiuta dall’ex amministratore, il quale aveva agito nei confronti del condominio con ricorso per decreto ingiuntivo allo scopo di ottenere infine il pagamento del compenso residuo a lui spettante. A dargli ragione hanno provveduto i giudici di merito, chiarendo che è salvo il diritto dell’amministratore al compenso anche se egli non ha fornito il rendiconto della sua gestione. Tirando le somme, l’amministratore di condominio revocato prima della scadenza del termine stabilito con la nomina ha comunque sempre diritto al pagamento dei propri eventuali crediti, e può addirittura ottenere anche un risarcimento in caso di revoca decisa senza giusta causa dall’assemblea. (Sentenza del 3 novembre 2021 del Tribunale di Reggio Calabria)