Mutuo, legittima la clausola risolutiva a fronte delle iscrizioni ipotecarie subite dal debitore
Confermato l’inadempimento attribuito al titolare del contratto di mutuo

Legittima la clausola risolutiva del contratto di mutuo – stipulato per ben 11.000.000 di lire – azionata dall’istituto di credito, a fronte delle numerose iscrizioni ipotecarie a carico del debitore. Respinta la tesi avanzata dal debitore e mirata a sostenere l’invalidità per genericità della clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo. Su questo fronte i giudici ritengono esclusa l’ipotesi della nullità, poiché la clausola non prevedeva possibilità di risoluzione a fronte di inadempimenti non gravi del debitore, mentre nella vicenda in esame si sono verificati eventi ulteriori contrattualmente previsti e consistenti in inadempimenti gravi, ossia, per la precisione, ben sei iscrizioni ipotecarie a carico del debitore da parte di creditori ulteriori. Confermato perciò il precetto azionato dalla banca e relativo a 3.000.000 di euro. Impossibile sostenere, come fatto dal debitore, l’inesistenza della clausola risolutiva espressa del mutuo. È privo di fondamento quindi la richiesta, avanzata dal debitore, di ulteriore accertamento in concreto dell’inadempimento a lui attribuito rispetto all’originario contratto di mutuo. (Ordinanza 2393 del 27 gennaio 2022 della Cassazione)