Mutuo fondiario: la volontà dei contraenti batte la valutazione del giudice
Non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità

Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale – cioè finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili –, essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario. Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a prendere in esame il caso concernente l’istanza con cui una ‘Cassa rurale’ ha chiesto di ammettere al passivo dei fallimenti dei due soci illimitatamente responsabili di una ‘snc’ un credito relativo a un mutuo fondiario garantito da ipoteca di primo grado sui beni degli stessi due soci. (Sentenza 33719 del 16 novembre 2022 della Corte di Cassazione)