L’invasione della corsia opposta non costituisce di per sé causa esclusiva del sinistro

Necessario, comunque, ricostruire la dinamica dei fatti e appurare anche la condotta della persona alla guida dell’altro veicolo

L’invasione della corsia opposta non costituisce di per sé causa esclusiva del sinistro

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non costituisce di per sé causa esclusiva e assorbente del sinistro qualora sia accertato in fatto che anche il conducente del veicolo antagonista procedeva in prossimità della linea di mezzeria in violazione dell’obbligo di tenere la ‘stretta destra’. Tale condotta, riducendo il cosiddetto ‘spazio di schivata’ e la possibilità di manovre evasive in un tratto di strada a visibilità limitata, alla luce delle circostanze concrete, può assumere rilievo eziologico nella produzione dell’evento, impedendo il superamento della presunzione di corresponsabilità, prevista dal Codice Civile.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 6407 del 18 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un sinistro stradale verificatosi in provincia di Potenza.
Riflettori puntati, ovviamente, sulle responsabilità dei conducenti coinvolti. E su questo fronte, mentre in primo grado viene dichiarata la responsabilità esclusiva di uno due conducenti coinvolti, e ciò sulla base del principio secondo cui la violazione di una regola cautelare rileva ai fini della responsabilità solo se causalmente efficiente, cioè, nel caso specifico, l’invasione della corsia opposta da parte del mezzo, in secondo grado, poiché entrambi i conducenti viaggiavano a ridosso della linea di mezzeria, in violazione del ‘Codice della strada’, è stata rideterminata la responsabilità per l’incidente, attribuendola al 60 per cento al conducente ritenuto colpevole esclusivo in primo grado e al 40% a carico dell’altro conducente.
Per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: la decisione d’Appello va condivisa e confermata, anche perché si è sancita una responsabilità concorrente dei due conducenti non sulla base di una violazione meramente astratta del precetto normativo, bensì alla luce della constatazione che anche il veicolo condotto dall’automobilista ritenuto non colpevole in primo grado procedeva in prossimità della linea di mezzeria, in violazione dell’obbligo di mantenere la stretta destra, e che tale comportamento si traduceva nella riduzione dello spazio di schivata in un tratto di strada caratterizzato da curvatura e visibilità limitata.
Logico, quindi, parlare di condotta – il procedere in prossimità della linea di mezzeria – eziologicamente rilevante, in quanto idonea a incidere sulla possibilità di evitare l’impatto ovvero di attenuarne le conseguenze. Anche perché si è appurato che l’osservanza del precetto di tenere la destra avrebbe potuto evitare il sinistro o, quantomeno, ridurne la gravità, così dando conto del nesso causale tra la condotta in esame e l’evento dannoso verificatosi.
In sostanza, non si è fatto un uso automatico o improprio della presunzione di corresponsabilità dei conducenti, ma si è proceduto a un accertamento in concreto delle rispettive condotte di guida, ravvisando una concorrente violazione delle norme di comportamento da parte di entrambi i conducenti.
In particolare, una volta accertata l’invasione della corsia opposta da parte di un veicolo, si è verificato che anche il veicolo antagonista non procedeva a stretta destra, occupando un’area di carreggiata prossima alla mezzeria e concorrendo così causalmente alla produzione dell’evento.
Tirando le somme, l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei conducenti non comporta automaticamente la liberazione dell’altro conducente dalla presunzione di corresponsabilità, ove risulti che anche quest’ultimo abbia violato regole di prudenza o di condotta idonee ad assumere rilievo causale. In estrema sintesi: l’invasione di corsia non può essere considerata una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento se il conducente colpito ha, a sua volta, ridotto le proprie possibilità di difesa, violando le norme cautelari di base del ‘Codice della strada’.

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