Contratti conclusi dalla pubblica amministrazione: chiarimenti sulla forma scritta
Non necessaria la contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che queste, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che queste, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 13018 del 6 maggio 2026 della Cassazione), chiamati a valutare il contenzioso relativo al pagamento preteso da un ingegnere nei confronti della Regione Campania per la direzione dei lavori effettuati in una struttura ospedaliera.
Alla luce delle valutazioni compiute dai giudici di terzo grado, riprende vigore la pretesa avanzata dal professionista.
Utile, in questa ottica, il riferimento al principio secondo cui per la valida stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché la normativa contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l’amministrazione possono assumere anche la forma dell’atto amministrativo.
Analizzando la specifica vicenda, decisivo il riferimento all’effettivo contenuto della delibera al cui interno è risultato allegato il contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, la delibera, nella prima pagina indicava l’oggetto (“lavori di costruzione, in atto presso l’ospedale. Conferimento all’ingegnere … di incarico della progettazione e direzione lavori”). Alla seconda pagina si indicavano le approvazioni intervenute con i rispettivi stanziamenti e con i relativi finanziamenti.
In sostanza, in quelle carte si individua l’oggetto dell’incarico affidato al professionista, per la direzione dei lavori e per il riattamento del padiglione, oltre all’onorario, da determinare in base alle tabelle della tariffa professionale. Tanto premesso, il ‘Comitato di gestione’ ha poi deliberato di conferire l’incarico al professionista.
Nell’atto denominato “atto di obbligo reciproco” allegato alla delibera, intercorso tra il professionista e il presidente del Comitato di Gestione, si richiamava la delibera ove si prevedeva che l’ingegnere avrebbe provveduto a redigere tutte le progettazioni e varianti per la realizzazione del centro. E l’atto veniva poi approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.
Pertanto, vi era un unico atto, costituito dalla delibera del Comitato di Gestione, contenente al suo interno l’atto di obbligo reciproco, con sottoscrizione sia del professionista, sia del legale rappresentante del Comitato di Gestione.
Non può dubitarsi, allora, concludono i magistrati di Cassazione, che sia stata rispettata la formalità della forma scritta ad substantiam del negozio stipulato tra il privato e la pubblica amministrazione.