La fattura presente nella contabilità del venditore non basta a provare l’esistenza del contratto
Necessarie prove più concrete per poter pretendere il pagamento da parte del presunto debitore
L’aliud pro alio si ha quando la cosa venduta appartiene a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto
Sufficiente accertare che la res in custodia abbia ha avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salva la prova del caso fortuito