La fattura presente nella contabilità del venditore non basta a provare l’esistenza del contratto

Necessarie prove più concrete per poter pretendere il pagamento da parte del presunto debitore

La fattura presente nella contabilità del venditore non basta a provare l’esistenza del contratto

L’inserimento di una fattura nella contabilità non è prova sufficiente per ritenere esistente, senza ombra di dubbio, il rapporto contrattuale sulla cui base il documento fiscale è stato emesso. In ballo, nella vicenda in esame, la richiesta del venditore di ottenere il saldo per una fornitura di mobili, richiesta respinta dal – presunto – compratore, che in Cassazione vede rimesso in discussione il suo debito. Insufficiente, secondo i giudici, per fare chiarezza è il riferimento alla fattura emessa dal creditore, poiché essa assume valenza decisiva, viene precisato, solo quando è stata inserita nei libri contabili del debitore. Ciò fa presumere, difatti, che il debitore riconosca l’esistenza del rapporto negoziale. Al contrario, il fatto che la fattura sia stata riportata nei libri contabili del creditore non può costituire elemento significativo ai fini della prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, poiché, da un lato, si tratta di documento di formazione unilaterale, predisposto proprio dal creditore, e, dall’altro, in quanto il suo inserimento nei registri Iva del soggetto che l’ha emessa costituisce adempimento prescritto dalla legge. (Ordinanza 128 del 4 gennaio 2022 della Cassazione)

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