Immobile gravato da un’ipoteca: il compratore può non versare il saldo del prezzo
Impossibile accusare l’acquirente di essersi reso inadempiente nei confronti dei venditori

Nessun addebito possibile all’acquirente dell’immobile se omette di versare il saldo del prezzo pattuito, una volta preso atto che l’immobile è ancora gravato da un’ipoteca. I giudici respingono le osservazioni proposte dai venditori, osservazioni mirate a porre sotto accusa l’acquirente. In particolare, i giudici sottolineano che, come da accordo tra venditori ed acquirente, il saldo del prezzo non era destinato all’estinzione del mutuo, mentre era previsto che al momento del pagamento dell’ultimo rateo di prezzo il bene avrebbe dovuto essere già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, mentre alla data fissata per il pagamento l’immobile risultava ancora gravato da un’ipoteca. Ciò consente di ritenere inadempienti i venditori. Legittima, quindi, la scelta dell’acquirente di non corrispondere l’importo residuo – 50.000 euro, per la precisione – sul prezzo di acquisto dell’immobile. Impossibile, invece, accogliere la tesi proposta dai venditori, tesi secondo cui proprio l’inadempimento dell’acquirente avrebbe loro impedito di pagare il mutuo gravante sul bene e di cancellare l’ipoteca nel termine pattuito. (Ordinanza 31573 del 25 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)