Gara d’appalto: verifica ampia sulla società che rischia l’esclusione per un grave errore professionale
Gli operatori economici possono fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati, sia se ciò avvenga su iniziativa di questi ultimi o su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, sia se ciò si realizzi al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta o in una fase successiva della procedura

Sulla possibile esclusione di una società concorrente dalla gara per l’assegnazione di un appalto pubblico i giudici precisano che la stazione appaltante deve compiere – nella valutazione del grave errore professionale tale da condurre all’esclusione della ditta dalla gara – una complessa verifica articolata su due livelli: deve innanzitutto qualificare il comportamento pregresso tenuto dall’operatore economico, in termini di idoneità ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’amministrazione; in secondo luogo, deve verificare se tale giudizio negativo sia predicabile, a livello prognostico, anche in merito alla procedura di gara in itinere. Tale valutazione in astratto dell’affidabilità e dell’integrità dell’operatore economico, fondata sul solo fatto storico, deve essere declinata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie in esame, tra le quali rientrano anche le misure di cosiddetto ‘self cleaning’ – misure di autodisciplina o di riorganizzazione interna tese ad evitare l’effetto escludente dalle procedure di gara – nel frattempo assunte dall’operatore economico. Tali misure, adottate in presenza di un fatto suscettibile di rilevare quale grave illecito professionale, hanno efficacia pro futuro, per cui rientra nel prudente apprezzamento della stazione appaltante tenere conto delle misure di ‘self cleaning’ adottate in corso di procedura nonché di valutare la loro idoneità o meno a garantire l’affidabilità dell’operatore economico nella fase esecutiva dello specifico appalto. Ragionando in questa ottica, poi, gli operatori economici possono fornire la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati, sia se ciò avvenga su iniziativa di questi ultimi o su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice, sia se ciò si realizzi al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta o in una fase successiva della procedura. La valutazione circa la ricorrenza delle cause facoltative di esclusione dalle gare pubbliche rientra nell’ambito della ampia discrezionalità della pubblica amministrazione ed è sindacabile solo in caso di manifesta pretestuosità e ai soli fini di un eventuale riesame da parte della stessa pubblica amministrazione. (Sentenza 1791 del 22 febbraio 2023 del Consiglio di Stato)