Indiscutibile l’omissione concretizzatasi nel non avere verificato l’idoneità della società cui erano stati affidati i lavori
Colpevole l’amministratore della società di costruzioni che in merito a uno specifico cantiere non controlla l’idoneità dell’impresa affidataria dei lavori, con particolare riferimento al possesso del ‘Durc’. Legittima, di conseguenza, l’ammenda a suo carico, ammenda quantificata in 2.500 euro. Nella vicenda in esame si è appurato che l’impresa affidataria dei lavori, programmati per l’estate del 2015, aveva effettuato regolarmente i pagamenti dei contributi Inps solo fino al marzo del 2013. L’amministratore sanzionato si è difeso sostenendo di essere stato tratto in inganno dall’impresa affidataria dei lavori. Questa obiezione è stata respinta dai giudici, alla luce della ricostruzione della vicenda, originata dal blitz compiuto in cantiere, nell’estate del 2015, dagli uomini della Direzione Provinciale del Lavoro, i quali hanno appurato che erano presenti due dipendenti di una società che non solo risultava essere una società di intermediazione finanziaria, e quindi priva dei requisiti tecnici necessari, ma era anche sprovvista del ‘Durc’, non avendo provveduto a versare regolarmente i contributi previdenziali. Evidente, di conseguenza, la colpa del legale rappresentante della ditta committente dei lavori, il quale non aveva assolutamente controllato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria dei lavori. (Sentenza 43604 del 26 novembre 2021 della Cassazione)