Dissuasori dinanzi al condominio per contrastare la sosta selvaggia: illegittima l’opposizione dei condomini vicini
Impossibile, secondo i giudici, mettere in discussione l’autorizzazione concessa dal Comune

Se un condominio richiede ed ottiene l’autorizzazione dal Comune all’installazione di sei paracarri in acciaio come dissuasori contro la sosta selvaggia dinanzi all’accesso del caseggiato, è priva di solidità la richiesta avanzata dai condomini vicini per ottenere la rimozione dei dissuasori. I giudici ritengono, innanzitutto, legittima la presenza dei dissuasori all’ingresso di un condominio in quanto trattasi di dispositivi che vengono installati per ostacolare la sosta abusiva dei mezzi in determinate aree, e ciò a vantaggio di tutti i cittadini e non solo del singolo condominio. Nel caso specifico è risultata priva di valore l’istanza con cui alcuni soggetti, facenti parte di un condominio vicino a quello autorizzato all’installazione dei paracarri e con cui condivide il punto di accesso sullo stesso marciapiede, hanno chiesto di vedere revocato il via libera dato dal Comune e hanno specificato che la posizione dei paracarri crea loro grave disagio. Su quest’ultimo punto i giudici hanno osservato che il vero interesse dedotto in giudizio dai condòmini dei palazzi vicini a quello autorizzato all’installazione dei paracarri è parso essere, in sostanza, quello di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell’obiettivo perseguito con l’installazione dei paracarri, cioè rendere più sicuro l’accesso pedonale al portone dell’immobile. (Sentenza 265 dell’1 febbraio 2023 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia)