Contatore manomesso, l’intestatario paga lo stesso la bolletta
Vittoria per la società responsabile della fornitura. Colpevole l’utente che non ha vigilato sul contatore

Il contatore – relativo alla fornitura di energia elettrica – manomesso non salva l’intestatario, che, invece, va ritenuto responsabile almeno per violazione dell’obbligo di custodia (o di tempestiva denuncia) della avvenuta manomissione, e deve perciò provvedere a pagare alla società fornitrice la somma indicata quale corrispettivo dei consumi ricostruiti secondo un calcolo approssimativo. Vittoria piena, nel caso preso in esame dai giudici, per la società che provvede alla fornitura di energia elettrica e che ottiene la risoluzione del contratto con un cliente, ritenuto colpevole di un grave inadempimento e condannato a pagare oltre 3.200 euro quale corrispettivo dei consumi presuntivamente calcolati. I giudici chiariscono che l’intestatario dell’utenza non è identificabile come responsabile della manomissione del contatore, ma, tuttavia, egli va comunque ritenuto responsabile, poiché ha omesso la dovuta custodia dell’apparecchio. Per quanto concerne i consumi e la relativa bolletta, essi sono stati determinati sulla base del normale fabbisogno di una utenza domestica, tenuto conto anche degli elettrodomestici rinvenuti all’interno della casa dell’intestatario della fornitura. (Ordinanza 28674 del 4 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)