‘Congelato’ lo sfratto per morosità se il conduttore lamenta la non vivibilità dell’immobile
Riflettori da puntare, quindi, sulle presunte immissioni sonore moleste provocate da un impianto di aereazione posto a servizio di un esercizio pubblico

Sfratto per morosità ‘congelato’ se il conduttore eccepisce la non vivibilità dell’immobile. Questo il paletto fissato dal giudice chiamato a prendere in esame l’opposizione mossa da un inquilino che, a fronte di un provvedimento di sfratto per mancato pagamento del canone di locazione, ha messo sul tavolo i fastidi causatigli dalle immissioni sonore provenienti da un impianto di aereazione forzata posto a servizio di un sottostante esercizio pubblico di ristorazione. Per il giudice deve essere negato il provvedimento non definitivo di rilascio dell’immobile. Ciò a fronte delle eccezioni sollevate dal conduttore, pur in assenza di specifica prova scritta, sostituita, nel caso specifico, da rilievi fotografici, versati in atti, rappresentanti motori di condizionatori posti all’interno di una chiostrina condominiale. Necessario, quindi, attendere la fase di merito a cognizione piena: in quel contesto dovrà essere approfondita la questione sollevata dal conduttore, e i giudici dovranno soffermarsi sulla esatta ubicazione dei motori, sulla eventuale produzione di emissioni sonore e sul possibile superamento, da parte delle emissioni stesse, della soglia di normale tollerabilità. (Decreto del 21 dicembre 2022 del Tribunale di Roma)