Condominio minimo: rimborso delle spese solo se l’intervento è urgente

Legittima la richiesta avanzata dal proprietario che si è sobbarcato l’intero peso economico del lavoro

Condominio minimo: rimborso delle spese solo se l’intervento è urgente

Nel contesto del cosiddetto condominio minimo è possibile per il singolo proprietario agire per il rimborso delle spese sostenute solo se esse riguardano un intervento urgente e necessario per riparare un bene comune. Riflettori puntati, nella vicenda in esame, su una palazzina composta da solo due appartamenti. Ad adire le vie legali è il proprietario del primo piano, il quale chiede inutilmente ai comproprietari dell’immobile al pian terreno di compartecipare alla riparazione del tetto comune, riparazione necessaria a causa delle infiltrazioni provenienti dalla copertura, e spiega che il problema era rimasto irrisolto per quattro anni, fino a quando non ha provveduto a porvi rimedio a proprie spese, in quanto l’intervento era ormai diventato urgente ed indifferibile. Passaggio successivo è l’azione giudiziaria per il recupero delle somme anticipate per l’effettuazione del lavoro. La richiesta del proprietario del primo piano è ritenuta assolutamente legittima, poiché per avere il rimborso delle spese urgenti affrontate per riparare un bene comune in un condominio minimo, spiegano i giudici, è opportuno avvisare l’altro proprietario, e se quest’ultimo ignora la questione, allora, si può ottenere la restituzione di parte dei costi affrontati, a patto però di dimostrare che l’urgenza della riparazione. (Sentenza del 9 febbraio 2022 della Corte di appello di Genova)

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