Amministratore alla porta: non può impugnare il provvedimento della sua revoca
Legittimati ad impugnare le delibere condominiali sono solo i condòmini assenti e dissenzienti con il contenuto della decisione

Impossibile per l’amministratore messo alla porta impugnare la delibera con cui l’assemblea ha sancito la sua revoca. I giudici, chiamati a prendere in esame l’azione proposta da un amministratore e mirata a contestare la sua estromissione, evidenziano che in caso di impugnazione di delibera di nomina di un nuovo amministratore, quello uscente conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio fino a che non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini. Nel caso specifico, peraltro, l’amministratore è stato non solo revocato ma anche sostituito da un nuovo amministratore, con la conseguenza che non avrebbe potuto rappresentare il condominio, né avrebbe più potuto impegnare l’ente condominiale verso l’esterno. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici ricordano che legittimati ad impugnare le delibere condominiali sono solo i condòmini assenti e dissenzienti con il contenuto della decisione, restando invece esclusi da tale possibilità i soggetti estranei al condominio, come l’amministratore revocato. (Sentenza del 15 dicembre 2022 della Corte d’appello di Napoli)