Allaccio abusivo al contatore condominiale: logica la condanna del condomino per furto

Decisiva la constatazione che egli ha sottratto l’energia elettrica e l’ha utilizzata per la propria abitazione

Allaccio abusivo al contatore condominiale: logica la condanna del condomino per furto

Condannato per furto il condomino che grazie a un allaccio abusivo al contatore condominiale si impossessa dell’energia elettrica destinata ad alimentare apparecchi e impianti presenti nello stabile e di proprietà comune e la utilizzi per il proprio appartamento. Per i giudici non vi sono chiavi di lettura alternative. Quando il condomino arriva a deviare il flusso di energia transitato dal contatore condominiale, alimentando così apparecchia e impianti di uso proprio, compie una evidente illegittima sottrazione dell’energia destinata a fini condominiali, e perciò nella disponibilità comune, a beneficio del proprio consumo personale. Così facendo pone in essere quell’impossessamento dell’energia deviata necessario per parlare di furto, conseguendo egli la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, rappresentata dall’energia elettrica. Si può parlare di appropriazione indebita, invece, soltanto quando il condomino sottrare parte dell’energia elettrica che, però, transitando attraverso il contatore, continua ad alimentare anche gli impianti condominiali. (Sentenza 117 del 5 gennaio 2022 della Cassazione)

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