Respinta dai giudici la richiesta avanzata dall’amministratore e relativa alla realizzazione di un dehor
Indispensabile l’autorizzazione dei condomini per dare solidità all’istanza di accesso ad atti amministrativi presentata dall’amministratore del condominio. Proprio applicando questo principio i giudici hanno respinto la richiesta con cui un amministratore chiedeva di visionare e acquisire copia del titolo concessorio e della documentazione tecnica relativa all’installazione di un dehor, realizzato in appoggio alla facciata perimetrale del caseggiato a cui era saldamente ancorato, con occupazione dell’intera superficie del marciapiede pubblico antistante. Già dal Comune era arrivata una risposta negativa, proprio alla luce della mancanza della necessaria autorizzazione dell’assemblea condominiale. Ma l’amministratore ha deciso di rivolgersi al Tar, ritenendo che l’accesso agli atti relativi al dehor rientrasse pienamente nell’ambito dei doveri di conservazione e tutela delle parti comuni per la cui salvaguardia l’amministratore è tenuto ad attivarsi tempestivamente senza necessità di alcuna delibera assembleare. Questa considerazione è stata però respinta dai giudici, i quali hanno precisato che la richiesta di accesso, finalizzata alla verifica della legittimità dei titoli abilitativi concessi dall’ente locale a soggetti terzi, andava preceduta da una delibera dell’assemblea condominiale. (Sentenza 120 del 17 gennaio 2022 del Tribunale amministrativo regionale della Campania)