Visibile la sconnessione della pavimentazione del marciapiede: niente risarcimento per la vittima del capitombolo
Per i giudici, la persona danneggiata, se avesse tenuto una condotta improntata alla normale cautela, correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto quindi evitarla
‘Traditrice’ ma visibile la sconnessione presente nella pavimentazione del marciapiede: nessun risarcimento per la signora che, a causa della precaria condizione di quell’area, è finita rovinosamente a terra.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 808 del 15 gennaio 2026 della Cassazione), i quali escludono ogni pur minima responsabilità dell’ente comunale e sottolineano che la persona danneggiata, se avesse tenuto una condotta improntata alla normale cautela, correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto quindi evitarla.
Scenario dell’episodio, risalente ad oltre tredici anni fa, è una piazza della Capitale: percorrendo il marciapiedi di un porticato coperto, una donna inciampa nella pavimentazione, realizzata con pezzature di marmo di varie dimensioni e colori e deteriorata a causa di sconnessione ed avvallamento delle tessere, e cade al suolo, riportando lesioni.
Per la signora non ci sono dubbi: la caduta da lei subita è stata causata dalle precarie condizioni della pavimentazione, e quindi è addebitabile alla responsabilità del Comune. Senza dimenticare, poi, a suo avviso anche il contributo fornito della illuminazione insufficiente, perché soffusa e giallognola presente in quell’area.
Per i giudici di merito, però, l’istanza risarcitoria avanzata dalla donna nei confronti del Comune è priva di fondamento. Ciò perché la vittima dell’incidente non ha fornito prova che la caduta sia stata effettivamente determinata dalla alterazione della pavimentazione, che, osservano i giudici, non costituiva un’insidia, dal momento che dalle fotografie prodotte si evince la differenza tra la pavimentazione policroma e la parte in cui le tessere non erano presenti.
Peraltro, dalle immagini su ‘Google Maps’, risalenti al periodo 2011-2014, emergeva che, proprio ove si trovava l’alterazione della pavimentazione, era presente un corpo sospeso illuminante, cosicché deve escludersi che il luogo fosse scarsamente illuminato.
In sostanza, una volta provata la caduta, è escluso, secondo i giudici di merito, che l’alterazione della pavimentazione possa avere costituito un’insidia, essendo essa ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato.
Tirando le somme, quindi, la sconnessione della pavimentazione era percepibile con l’ordinaria diligenza e, inoltre, essendo il porticato di ampie dimensioni, l’avvallamento, occupando una porzione limitata della galleria, era certamente evitabile se la donna avesse prestato la dovuta attenzione, passando ai lati della sconnessione, chiosano i giudici d’Appello.
Inutili le ulteriori obiezioni sollevate in Cassazione dalla signora. Anche per i giudici di terzo grado, difatti, l’incidente non è addebitabile a ‘Roma Capitale’. Ciò anche, anzi soprattutto, alla luce del principio secondo cui il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, ed essa soltanto, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Peraltro, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del soggetto danneggiato non incide sull’evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In particolare, la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del soggetto danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un’efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
Detto ciò, nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del soggetto danneggiato, si deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del soggetto danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
In sostanza, la responsabilità per danni da cose in custodia, proprio perché si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno, delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa, nonché, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Perciò, la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il soggetto danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito, in senso stretto) o di un atto (del soggetto danneggiato o di una terza persona) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi come causa esclusiva di tale evento.
Per i magistrati di Cassazione il principio è cristallino: si deve escludere che la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la res in custodia, debba presentare natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.
Corretta, quindi, la decisione d’Appello, che, come detto, ha negato il risarcimento alla signora.
I magistrati di Cassazione citano il passaggio decisivo, cioè quello in cui si è stabilito che l’alterazione della pavimentazione, per le caratteristiche che emergono dalle foto in atti, non costituiva un’insidia, essendo ben visibile sia per la differenza cromatica delle tessere mancanti sia perché il luogo era illuminato.
Logicamente, quindi, si è concluso che nel caso concreto, la sconnessione della pavimentazione era percepibile con l’ordinaria diligenza della persona danneggiata, e si è anche annotato che in ragione delle ampie dimensioni del porticato, l’avvallamento, che occupava una porzione limitata della galleria, avrebbe potuto essere agevolmente evitato, prestando la dovuta attenzione, se solo la persona danneggiata fosse passata ai lati della sconnessione.
Tirando le somme, è logico escludere la responsabilità dell’ente comunale, poiché, ove la condotta della persona danneggiata fosse stata improntata alla normale cautela, correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, ella avrebbe potuto facilmente scorgere la presenza dell’anomalia presente nella pavimentazione ed avrebbe potuto anche evitarla, data l’ampiezza del porticato.