Via all’autorimessa progettata dal condomino nel terrapieno sottostante il suo giardino
Escluso il potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato in quanto il giardino è separato dall’edificio condominiale da un vialetto
Legittima la decisione del condomino di realizzare un’autorimessa nel terrapieno sottostante il giardino di sua proprietà. Inutili le obiezioni mosse dagli altri condòmini. In premessa i giudici hanno evidenziato che il legislatore ha incentivato la realizzazione di posti auto per le costruzioni preesistenti che ne sono sprovviste, dando la possibilità di realizzare tali ambienti nel sottosuolo dei fabbricati o in quello delle aree pertinenziali esterne al fabbricato, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti al fine di limitare la presenza di automobili nelle pubbliche vie. Nella vicenda in esame, però, il suolo sottostante il giardino di proprietà del condomino è risultato di sua esclusiva proprietà, non trovandosi in detta area fondazioni del fabbricato condominiale, né altre opere di pertinenza del condominio (passetti o chiusini). Allo stesso tempo, è stato escluso anche il potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato in quanto dall’ispezione dei luoghi è risultato evidente come il giardino del condomino fosse separato dal fabbricato condominiale da un vialetto, per cui la fondazione dell’autorimessa da realizzare non avrebbe potuto avere alcuna interferenza con le fondamenta del caseggiato. Del tutto lecita, poi, anche l’apertura di un varco nel muro di recinzione del giardino per realizzare l’autorimessa, atteso che non è condominiale il muro che, per le sue obiettive caratteristiche strutturali, sia funzionale ad una sola parte dell’immobile la quale forma oggetto di un autonomo diritto di proprietà. (Sentenza del 5 maggio 2022 del Tribunale di Cassino)