Adottabilità del minore solo a fronte di una irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale
Fondamentale accertare uno stato di abbandono morale e materiale della prole

La dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi indicativi di uno stato di abbandono morale e materiale della prole.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 12234 dell’8 maggio 2025 della Cassazione), i quali aggiungono che è necessario, caso per caso, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà familiare e poi, solo ove risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo l’accertamento dello stato di abbandono.
Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, è stata disposta la collocazione di una bambina in idonea famiglia a scopo adottivo, e ciò in ragione di uno stato di abbandono morale da parte della madre e materiale da parte del padre.
A contestare la prospettiva dell’adottabilità è soprattutto la donna, la quale sostiene non ricorrano i presupposti dello stato di abbandono per la dichiarazione di adottabilità, stante il percorso da lei compiuto per migliorare la propria capacità genitoriale e assicurare alla figlia un progetto di vita credibile e adatto alle sue esigenze di crescita, pur riconoscendo ai vere ancora necessità di essere supportata da strutture sociali.
In generale, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, si deve: verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nel caso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famiglia affidataria); ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non al fine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelli culturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta ad un’adeguata valutazione della capacità genitoriale.
Va poi rammentato che la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare situazione di abbandono, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Di conseguenza, è necessario, prioritariamente, verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risulti impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono.
Analizzando la specifica vicenda, vanno confermate, secondo i magistrati, la dichiarazione dello stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità della bambina, ricordando, tra l’altro, che la donna ha già altri due figli dichiarati adottabili a causa dell’abbandono da parte sua dei percorsi volti a consentirle un recupero sociale. Senza dimenticare, poi, la situazione di debole capacità della donna di assunzione della responsabilità genitoriale e di inadeguatezza delle sue competenze genitoriali, inadeguatezza dovuta anche a pregresse e negative esperienze di vita che hanno influito nello sviluppo della sua personalità e delle sua capacità e che si sono trasfuse in carenze parse strutturate e non modificabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita della minore.
Nello specifico, la recentissima relazione di aggiornamento depositata dai ‘Servizi sociali’ presenta alcuni elementi di positività, dando atto che la madre ha accettato le indicazioni del servizio, ha tenuto un comportamento controllato generalmente positivo in presenza della figlia, ha accettato di conoscere la coppia adottiva ed ha raggiunto un maggior grado di maturità e capacità di contenimento emotivo. Tuttavia, permangono forti fragilità i cui tempi di recupero, così come quelli per la costruzione di un percorso di autonomia, sono incerti e difficilmente compatibili con i tempi di sviluppo della minore, e pertanto non vi è un’evoluzione sufficiente per poter rappresentare un’ipotesi di recupero.