Valido il finanziamento sottoscritto con la banca dal soggetto affetto da un disturbo bipolare

Respinta l’ipotesi dell’annullamento del contratto. Decisiva la mancanza di prove sulla malafede dell’istituto di credito

Valido il finanziamento sottoscritto con la banca dal soggetto affetto da un disturbo bipolare

Valido il contratto di finanziamento sottoscritto con un istituto di credito da un soggetto affetto da un disturbo bipolare di tipo ossessivo-compulsivo, paragonabile a quello di un ludopatico. Inutile, nella vicenda in esame, l’azione giudiziaria proposta dall’amministratore di sostegno e mirata a contestare il decreto ingiuntivo emesso in favore della banca. Respinta dai giudici l’ipotesi dell’annullamento del contratto di finanziamento costituente il titolo del credito azionato dalla banca. Respinta la tesi secondo cui il contratto era stato siglato in stato di incapacità naturale dal soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. I giudici riconoscono che l’intestatario del contratto di finanziamento è risultato affetto da un disturbo bipolare di tipo ossessivo-compulsivo, ma aggiungono che comunque va respinta la domanda di annullamento del contratto perché non vi sono prove in merito alla malafede dell’istituto di credito. I giudici ritengono non sufficiente il fatto che il contratto di finanziamento fu concluso dal soggetto in uno stato di incapacità di intendere e di volere. (Ordinanza 13152 del 27 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...