Soggetto in stato di insolvenza e poi fallito: niente ammissione al passivo per la banca che gli ha concesso dei mutui

Per i giudici è logico parlare di aggravamento del dissesto a fronte della concessione di finanziamenti a un imprenditore di cui sia noto o conoscibile, da parte del soggetto finanziatore, lo stato di insolvenza

Soggetto in stato di insolvenza e poi fallito: niente ammissione al passivo per la banca che gli ha concesso dei mutui

Legittimo negare l’ammissione al passivo per il credito vantato dalla banca che però ha erogato dei mutui ad un soggetto poi fallito e lo ha fatto pur sapendo che esso versava in uno stato di insolvenza. I giudici precisano che l’aggravamento del dissesto consistente nella concessione di finanziamenti a un imprenditore di cui sia noto o conoscibile, da parte del soggetto finanziatore, lo stato di insolvenza va considerato, a causa delle conseguenze economico-sociali che esso comporta, non solo giuridicamente proibito, ma anche eticamente riprovevole. Ciò comporta delle conseguenze: nello specifico della vicenda in esame, i giudici spiegano che, essendo acclarato il contesto in cui è avvenuta la concessione dei mutui, non solo quei finanziamenti debbono essere considerati affetti da nullità, ma altresì che dovevano considerarsi non ripetibili le prestazioni eseguite. (Decreto del 19 maggio 2022 del Tribunale di Vicenza)

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