Ricovero in ‘RSA’: conseguenze sulla indennità di accompagnamento

Richiamo alla normativa che prevede l’obbligo per il soggetto di versare l’indennità di accompagnamento, quale contributo alle spese di ricovero, alla ‘residenza sanitaria assistenziale’ che lo ospita

Ricovero in ‘RSA’: conseguenze sulla indennità di accompagnamento

La percezione dell’indennità di accompagnamento è giustificata in concomitanza con un ricovero in ‘residenza sanitaria assistenziale’ oneroso per l’ospite, non potendo altrimenti egli godere di quell’indennità. Trova perciò giustificazione l’applicazione della normativa che prevede l’obbligo per il soggetto di versare l’indennità di accompagnamento, quale contributo alle spese di ricovero, alla ‘residenza sanitaria assistenziale’ che lo ospita.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 32565 del 13 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alle indennità di accompagnamento riconosciute ad un soggetto interdetto e ricoverato in una ‘residenza sanitaria assistenziale’ e percepite dal fratello in qualità di tutore.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è una ‘Azienda sanitaria provinciale’ che vuole vedere imposto al fratello del soggetto interdetto l’obbligo di pagare una parte della retta per il ricovero nella ‘residenza sanitaria assistenziale’, e, per la precisione, di corrispondere l’intero importo dell’indennità di accompagnamento da lui percepita.
Per i giudici di Cassazione sono inaccoglibili le obiezioni sollevate dal fratello del soggetto interdetto.
In premessa viene richiamato il quadro normativo, secondo cui ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un’indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato. Sono esclusi dalle indennità gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.
Questa disposizione trova il suo completamento con un ulteriore paletto normativo, il quale espressamente prevede che gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, annualmente, a presentare alla Prefettura, al Comune o alla ‘Unità sanitaria locale’ del territorio, una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito.
Come detto, l’indennità di accompagnamento prevista spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua. Essa si sostanzia in una prestazione di natura assistenziale che viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva. Insomma, tale indennità integra una misura assistenziale erogata dall’INPS ai soggetti totalmente invalidi che necessitano di assistenza continua e non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Tale provvidenza riflette l’esigenza di contribuire economicamente agli aiuti di cui il soggetto totalmente inabile necessita per lo svolgimento anche dei più elementari atti della vita quotidiana, sicché il legislatore ha previsto che la sua erogazione non sia dovuta nel caso in cui, come detto, l’inabile sia gratuitamente ricoverato presso una struttura pubblica. Pertanto, nei riguardi dei soggetti che siano già assistiti attraverso il ricovero in ‘residenza sanitaria assistenziale’, ma che debbano farsi carico in tutto o in parte della retta, il diritto alla percezione dell’indennità trova la sua ragione d’essere nell’onere economico che l’inabile deve sopportare per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti della struttura residenziale che lo ospita e gli fornisce assistenza.
Ecco perché, quindi, la percezione dell’indennità di accompagnamento è giustificata solo in concomitanza con un ricovero oneroso in ‘residenza sanitaria assistenziale’, con annesso obbligo di versare l’indennità di accompagnamento alla struttura.

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