Provvigione al mediatore anche se sono cambiate le parti che hanno concluso l’affare

Fondamentale però il legame tra il soggetto – moglie – che ha portato avanti la trattativa e il soggetto – marito – che ha chiuso il contratto

Provvigione al mediatore anche se sono cambiate le parti che hanno concluso l’affare

Possono cambiare le parti che hanno concluso l’affare immobiliare, ma ciò non fa venire meno il diritto del mediatore alla provvigione. Fondamentale però che vi sia un legame tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore – e la parte con cui è stato successivamente concluso il contratto, un legame tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto. Applicando questa prospettiva i giudici hanno riconosciuto il diritto alla provvigione di una società. Fondamentale, nella vicenda in esame, il fatto che a visionare l’immobile oggetto della trattiva è stata una donna e che il contratto di vendita è stato concluso, seppur dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, da parte del marito. Palese, quindi, l’esistenza di una continuità tra il soggetto che aveva partecipato alle trattative e il soggetto che aveva preso il posto in sede di conclusione dell’affare. Irrilevante, invece, il termine di scadenza previsto nell’incarico di mediazione per la conclusione del contratto di vendita dell’immobile oggetto dell’incarico con la stipula del contratto definitivo e fissato nel luglio del 2009. I giudici chiariscono che non si trattava di un termine essenziale in quanto il contratto di mediazione aveva durata fino al 31 dicembre del 2009 e le parti avevano dimostrato interesse nell’esecuzione del contratto fino alla disdetta, avvenuta nel dicembre del 2009. (Ordinanza 13532 della Corte di Cassazione del 29 aprile 2022)

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