Procedura concorsuale per l’azienda appaltatrice e subappaltante di opere pubbliche: niente pagamento diretto per i subappaltatori da parte della stazione appaltante
Necessario tutelare i subappaltatori ma essi vanno soddisfatti nel rispetto della par condicio creditorum

Se viene aperta una procedura concorsuale nei confronti di una azienda che è appaltatrice e subappaltante di opere pubbliche, non può esservi un pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante per il semplice fatto dell’inadempimento dell’appaltatore. Non a caso, difatti, la norma prevede, la stipula di un nuovo contratto con i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. Peraltro, le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali prevedono il necessario rispetto della par condicio creditorum, inibendo l’acquisto da parte di un creditore di diritti di prelazione. E con riferimento alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale è previsto che un creditore possa essere anticipatamente e autonomamente soddisfatto solo a seguito di apposita autorizzazione del Tribunale laddove le sue prestazioni risultino essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e finalizzate al miglior soddisfacimento degli altri creditori. In sostanza, a fronte dell’apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore-subappaltante di opere pubbliche, vi è sì necessità che i subappaltatori vengano tutelati e quindi va escluso il riconoscimento di un loro diritto al pagamento diretto per mano della stazione appaltante. (Sentenza del 18 maggio 2022 del Tribunale di Verona)