Procedimento di sfratto: l’accordo in mediazione comporta la chiusura della vertenza
Superflua l’azione compiuta dal proprietario dell’immobile e mirata ad ottenere comunque la risoluzione del contratto

Contenzioso chiuso se le parti, che si stanno scontrando in merito all’esecuzione di uno sfratto, raggiungono un accordo conciliativo. Logico, secondo i giudici, ritenere preclusa la possibilità di proseguire l’azione di risoluzione per inadempimento contrattuale. Nello specifico il riferimento è a un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità. Durante il giudizio, però, le parti, rimesse in mediazione dal giudice, raggiungono, assistite dai rispettivi difensore, un accordo conciliativo per l’integrale definizione della controversia, accordo che prevede il rilascio dell’immobile, il pagamento rateizzato a saldo e stralcio della morosità e degli oneri condominiali, e, infine, l’abbandono dei giudizi. Il proprietario dell’immobile, però, pur avendo depositato in giudizio il verbale di conciliazione, insiste nella domanda originaria, quella cioè mirata a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento attribuibile all’inquilino. Ma dai giudici ritengono tale azione assolutamente priva di logica, poiché la sottoscrizione del verbale di conciliazione ha comportato la cessione della vertenza. (Sentenza del 7 febbraio 2022 del Tribunale di Ravenna)