Possibile la cancellazione dei vincoli sull’immobile venduto in ambito fallimentare con forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva
Indispensabili, però, due presupposti, cioè perfezionamento della vendita e avvenuto pagamento del prezzo

Il provvedimento di cancellazione dei vincoli, previsti dalla legge fallimentare, può essere adottato dal magistrato, laddove sia decorso inutilmente il termine entro il quale proporre reclamo avverso l’atto che ha dato avvio al trasferimento, anche, viene precisato, in caso di vendita fallimentare attuata nelle forme contrattuali (subentro nel preliminare) e non tramite esecuzione coattiva. Di conseguenza, laddove risultino essersi verificati gli indispensabili presupposti, cioè perfezionamento della vendita e avvenuto pagamento del prezzo, risulterà legittima in particolare la successiva cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, con annessa ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull’intero prezzo pagato. Il creditore, difatti, in sede di reclamo avverso il decreto di purgazione del giudice delegato, non può ottenere che il collegio proceda ad una verifica incidentale del provvedimento presupposto e ne valuti la legittimità ed efficacia per decidere della sorte del provvedimento impugnato in via principale stante che quest’ultimo non ha natura di atto meramente esecutivo di quello precedente, attesa la diversità di oggetto e funzione ad ognuno riferibile. (Sentenza del 28 aprile 2022 del Tribunale di Roma)