Patto col compratore: venditore libero dagli oneri condominiali stabiliti nell’assemblea pre rogito
Legittimo, quindi, il decreto ingiuntivo in favore del venditore che vuole recuperare quanto versato al Condominio

Libero dagli oneri condominiali il venditore che ha siglato un accordo extra ordinario col compratore che lo ha liberato dal pagamento di tutte le spese sorte nell’ultima assemblea svoltasi precedentemente al rogito. Questo patto scritto, seppur non opponibile al Condominio, è certamente valido nel rapporto interno tra venditore e compratore, chiariscono i giudici. E, di conseguenza, la dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita con cui il venditore assume l’obbligo di corrispondere le spese condominiali maturate sino a tale giorno è una mera attestazione di pagamento che non incide sulla eventuale diversa regolamentazione nella ripartizione tra le parti convenuta con separato atto. Nella vicenda presa in esame dai giudici, quindi, è legittimo il decreto ingiuntivo emesso in favore del venditore verso il compratore, che, come detto, con scrittura privata aveva manlevato il venditore dal pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie deliberate nel corso dell’ultima assemblea tenutasi prima dell’atto definitivo di compravendita. Ciò significa che il venditore ha il diritto di agire in regresso verso l’acquirente per ottenere il rimborso di quanto versato al condominio e che, in aderenza all’obbligo di manleva assunto, era di esclusiva spettanza del compratore nuovo proprietario dell’immobile. (Sentenza del 27 gennaio 2022 del Tribunale di Monza)