Nessun addebito alla compagnia aerea per il ritardo del volo se il passeggero non prova l’esistenza di danni seri

Inutile l’azione giudiziaria proposta da un viaggiatore che ha subito il ritardo sia del volo d’andata che di quello di ritorno

Nessun addebito alla compagnia aerea per il ritardo del volo se il passeggero non prova l’esistenza di danni seri

Impossibile porre sotto accusa la compagnia aerea per il ritardo del volo d’andata e di quello di ritorno se il passeggero non prova l’esistenza di danni gravi. Inutile l’azione giudiziaria proposta, nella vicenda in esame, da un uomo per il ritardato arrivo a destinazione sia del volo che da Roma lo ha portato in Grecia sia del volo che, a fine vacanza, dalla Grecia lo ha riportato nella Capitale. L’uomo ha parlato di danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’evidente inadempimento addebitabile alla compagnia di volo. In particolare, egli ha spiegato di essere stato costretto a rinunciare ad alcune visite guidate proprio a causa del ritardo arrivo in Grecia, e ha aggiunto che a causa del ritardo cumulatosi nella fase di rientro in Italia ha dovuto subire il disagio di pernottare a Fiumicino e raggiungere il proprio domicilio solo il giorno successivo. L’uomo ha anche sottolineato la resistenza della compagnia aerea a non riscontrare la sua richiesta di rimborso del biglietto. Per i giudici, però, non sono provati i danni supplementari, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, lamentati dal viaggiatore, e, comunque, essi non sono caratterizzati da gravità e serietà. (Ordinanza 12013 del 13 aprile 2022 della Corte di Cassazione)

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