Morto il portiere, i familiari debbono lasciare l’alloggio utilizzato nello stabile

Se i familiari del portiere deceduto continuano a rimanere nell’appartamento, allora si può parlare di occupazione sine titulo

Morto il portiere, i familiari debbono lasciare l’alloggio utilizzato nello stabile

Alla morte del portiere, i suoi familiari debbono lasciare l’alloggio condominiale. Altrimenti verrà dichiarata la loro occupazione senza titolo dell’appartamento con conseguente condanna al rilascio e, allo stesso tempo, condanna a risarcire al Condominio i danni corrispondenti alla mancata locazione dell’immobile. Nella vicenda presa in esame dai giudici è emerso che a seguito della morte del portiere il Condominio ha deliberato di abolire tale servizio, intimando perciò ai suoi familiari il rilascio dell’alloggio utilizzato nello stabile. I familiari del vecchio portiere non hanno provveduto però alla riconsegna dell’appartamento, e ciò ha provocato la reazione del Condominio, ossia promuovere un giudizio per occupazione senza titolo dell’immobile, avanzando allo stesso tempo una pretesa risarcitoria per non aver potuto locare il bene a terzi. I giudici ricordano, in premessa, che l’intervenuto decesso del portiere è circostanza dalla quale, pacificamente, deriva la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di patti contrari o intese che abbiano accordato la prosecuzione del servizio con uno dei familiari. Nella vicenda presa in esame, però, vi è stata una chiara delibera adottata dal Condominio con la quale è stata decisa la soppressione del servizio di portierato. Logico, quindi, addebitare ai familiari del portiere l’occupazione sine titulo dell’immobile, anche perché il diritto di abitazione è collegato alla prestazione dell’attività di portierato, estinta con la morte del lavoratore, senza che ciò comporti il dovere di avviso alcuno verso i suoi familiari. (Sentenza del 7 aprile 2022 del Tribunale di Roma)

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