Manifestazioni di gelosia, ospitalità e progetti di vacanze rendono concreto l’adulterio
Inequivocabile il comportamento tenuto da una donna nel relazionarsi con un uomo che non era il marito. Addebitabile a lei la separazione

Le manifestazioni – scritte – di gelosia della donna nei confronti di un uomo che non è il marito sono sufficienti per attribuirle una relazione extraconiugale e per addebitarle, di conseguenza, la separazione del coniuge. A inchiodare la donna, comunque, ci sono anche altri due dati: il fatto che ella si sia recata in Comune per dichiarare che avrebbe ospitato per circa un mese un cittadino algerino e il fatto che la figlia abbia parlato alle insegnanti della vacanza programmata dalla mamma in compagnia di un fidanzato. Impossibile, secondo i giudici, mettere in discussione il legame esistente tra la donna e lo straniero, o ridimensionarlo a rapporto meramente epistolare e, quindi, virtuale. Logico parlare, invece, di vero e proprio adulterio ai danni del marito. E sacrosanto perciò attribuire alla moglie fedifraga la responsabilità per l’irreversibile crisi coniugale. In sostanza, per i giudici il comportamento tenuto dalla donna ha dato il via alla crisi della coppia, anche perché è provato il tradimento ai danni del marito. I giudici tengono poi a precisare che comunque, la relazione extraconiugale rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si concretizzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore del coniuge. (Ordinanza 8750 del 17 marzo 2022 della Corte di Cassazione)