Legittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato sobbarcandosi una quota residua di contribuzione alle spese

Così è possibile neutralizzare i prevedibili aggravi di spesa per gli altri condomini

Legittimo il distacco dal riscaldamento centralizzato sobbarcandosi una quota residua di contribuzione alle spese

Via libera al distacco unilaterale del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato dello stabile. Fondamentale però che ciò non comporti un enorme squilibrio termico con conseguente pregiudizio per il regolare funzionamento dell’impianto e che, inoltre, non si siano verificati passaggi a vuoto nella normale operatività dell’impianto. Nella vicenda presa in esame dai giudici non è emersa una effettiva compromissione dell’impianto centralizzato derivante dall’intervenuto distacco del singolo appartamento di proprietà del condomino. Per quanto concerne, invece, l’accertato aggravio di spese a carico degli altri condomini, provocato da una dispersione di calore, i giudici osservano che è sufficiente porre a carico del condomino distaccatosi dall’impianto di riscaldamento centralizzato una percentuale di contribuzione alle spese. In sostanza, applicando la quota di contribuzione, risulta possibile neutralizzare i prevedibili aggravi di spesa per gli altri condomini e ritenere comunque accettabile e legittimo il distacco operato dal singolo condomino. (Sentenza dell’8 marzo 2022 del Tribunale di Roma)

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