Legittima la richiesta della stazione appaltante che vuole idonee referenze bancarie sulle società che partecipano alla gara

Determinati dati, forniti dagli istituti di credito, hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici

Legittima la richiesta della stazione appaltante che vuole idonee referenze bancarie sulle società che partecipano alla gara

Plausibile la richiesta avanzata dalla stazione appaltante e mirata ad ottenere idonee referenze bancarie da parte dei partecipanti alla gara. Così, in sostanza, gli istituti di credito debbono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società coinvolte nella gara. I giudici fanno poi chiarezza, precisando che la singola banca ha il dovere di fare riferimento alla correttezza e alla puntualità della società nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, oltre che all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che, viene precisato, tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in possesso della banca. Tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che esse hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici, e ciò in base al fatto che il sistema bancario eroga, come noto, credito a soggetti affidabili sotto tali profili. (Sentenza 1936 del 17 marzo 2022 del Consiglio di Stato)

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