Inquilino moroso: l’azione di distacco dei servizi condominiali va rivolta verso il proprietario dell’appartamento
Va applicata l’ottica utilizzata anche in caso di richiesta di pagamento di oneri condominiali e consumi idrici

Non accoglibile la richiesta avanzata dal Condominio e mirata ad ottenere per via giudiziaria il distacco della fornitura di tutti i servizi condominiali nei confronti del conduttore di un appartamento che per mesi non ha provveduto a pagare quanto dovuto. Normativa alla mano, è previsto l’obbligo del conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta. Una volta trascorsi i due mesi, se il conduttore non ha pagato, solo il locatore potrà agire per ottenere o il pagamento o la risoluzione del contratto di locazione. Ciò significa che, così come qualsiasi richiesta di pagamento degli oneri condominiali e dei consumi idrici deve essere inoltrata al proprietario dell’immobile, anche la domanda volta ad ottenere la riduzione o la sospensione dei servizi condominiali a causa della morosità del condomino va azionata nei confronti del proprietario. Inutile quindi, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’azione di un Condominio nei confronti di un conduttore di un’unità immobiliare, reo di non avere pagato gli oneri condominiali per più di 6 mesi, azione mirata a vedere autorizzato il distacco del servizio ascensore, il blocco dei tubi di derivazione della conduttura condominiale a quella individuale del debitore ed, in via subordinata, la riduzione della fornitura idrica dell’appartamento del condomino moroso. (Sentenza del 18 febbraio 2022 del Tribunale di Palermo)