Impossibilità di adempiere le prestazioni assistenziali: è un bluff il vitalizio oneroso

Necessario ‘pesare’ la gravosità dell’obbligo che la beneficiaria ha assunto con il contratto e la consapevolezza dell’impossibilità, anche per ragioni logistiche, di adempierlo

Impossibilità di adempiere le prestazioni assistenziali: è un bluff il vitalizio oneroso

Contratto di vitalizio oneroso solo simulato se le circostanze concrete portano a desumere la consapevole impossibilità adempiere le prestazioni assistenziali promesse sulla carta.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 31386 del 2 dicembre 2025 della Cassazione) chiamati a valutare un contenzioso sorto in merito ad un vitalizio oneroso redatto in Sicilia ma destinato a coinvolgere anche una donna emigrata all’estero.
Punto di svolta in Appello: lì, difatti, i giudici dichiarano la simulazione relativa del vitalizio oneroso stipulato nel novembre del 2020, che, in realtà, pare nascondere una donazione non legittima. Ciò perché è in astratto configurabile l’alea che caratterizza il contratto di vitalizio, ma tuttavia la gravosità dell’obbligo che la beneficiaria ha assunto con il contratto e la consapevolezza dell’impossibilità di adempierlo, risiedendo ella in Venezuela, prova che le parti hanno inteso concludere, in realtà, una donazione.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali osservano, in prima battuta, che la valutazione dei giudici di merito circa la sussistenza dell’alea contrattuale che caratterizza il contratto di vitalizio oneroso appare svolta in astratto, sulla base della semplice comparazione tra quanto promesso dalla donna in termini di assistenza materiale e morale ai genitori e quanto da essi trasferitole in corrispettivo delle prestazioni.
Fatta tale premessa, però, il giudice d’Appello ha ritenuto che i contraenti avessero perfezionato una donazione, essendo consapevoli che la donna, risiedendo all’estero, non avrebbe potuto prestare loro l’assistenza promessa con quella continuità e con l’impegno richiesto, in relazione alle condizioni e alle necessità di loro beneficiari al momento dell’atto.
Tirando le somme, la reale natura del contratto non appare desunta dall’inadempimento del contratto di vitalizio, bensì si è ricercata la reale volontà dei contraenti, dando rilievo alla condizione personale dei beneficiari e dell’obbligata, al contesto familiare, alla condotta delle parti, contestuale e successiva alla stipula. Appaiono valorizzati, in sostanza, indizi muniti di gravità e concordanza, cioè le condizioni dei vitaliziati al momento dell’atto, l’impossibilità di erogare quell’assistenza morale e materiale richiesta con l’impegno che sarebbe stato necessario in concreto, la residenza all’estero dell’obbligata e la sporadicità dei soggiorni in Italia, compatibili con un’assistenza minima, non proporzionata al valore di quanto da lei ricevuto.

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