Immobile privo del certificato di agibilità: confermata la provvigione per il mediatore
Fondamentale la consapevolezza dell’acquirente in merito alla mancanza del certificato di agibilità

Sacrosanto il diritto al pagamento della provvigione in favore dell’agenzia che ha svolto attività di intermediazione per l’acquisto di un immobile risultato essere privo di certificato di agibilità. Decisivo il fatto che dal contratto preliminare tra venditore e acquirente è emerso che le parti erano ben consapevoli della mancanza del certificato di agibilità, tanto da aver previsto che, al momento del rogito, il venditore avrebbe dovuto consegnare la copia della richiesta del certificato di agibilità e non l’attestazione della certificazione ufficiale. Valido quindi il contratto riferito all’opera di mediazione immobiliare e confermato l’obbligo dell’acquirente, che non può sottrarsi al pagamento della provvigione per l’agenzia che ha consentito il contatto col venditore. I giudici chiariscono poi che il diritto del mediatore alla provvigione sorge al momento della conclusione dell’affare, indipendentemente dalle vicende contrattuali, tanto più che, nella vicenda in esame, il recesso dal preliminare da parte dell’acquirente è avvenuto per cause estranee all’assenza del certificato di agibilità. (Ordinanza 13531 del 29 aprile 2022 della Corte di Cassazione)