Fermo degli ascensori: le carenze dell’amministratore salvano la società a cui è affidata la manutenzione degli impianti

Fatale il mancato invio al Comune, da parte dell’amministratore, di alcuni fondamentali documenti

Fermo degli ascensori: le carenze dell’amministratore salvano la società a cui è affidata la manutenzione degli impianti

Ascensori bloccati a seguito del fermo deciso dal Comune. Impossibile per il Condominio rivalersi sulla società cui è stata affidata la manutenzione degli impianti se, come in questo caso, il fermo è dipeso dal mancato invio da parte del Condominio all’ente locale della necessaria documentazione, con particolare riferimento al libretto, al collaudo e alla dichiarazione di conformità redatta dalla società. I giudici sottolineano che è onere dell’amministratore del Condominio titolare degli impianti: inviare comunicazione apposita al Comune per la messa in esercizio dell’elevatore; sottoporre l’ascensore a verifica periodica ogni due anni; richiedere una visita straordinaria, in caso di modifiche sostanziali dell’impianto; assicurare la disponibilità del libretto all’atto delle verifiche. In sostanza, è sempre l’amministratore condominiale che, a seguito di un verbale di verifica periodica negativo, è tenuto a contattare la ditta di manutenzione degli ascensori per rimuovere le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica effettuata dal Comune e richiedere una successiva verifica straordinaria. (Sentenza del 27 aprile 2022 del Tribunale di Monza)

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