Fallimento dell’acquirente o del creditore: come valutare l’azione di revoca
I creditori, al pari del curatore del fallimento o del commissario straordinario dell’alienante o del solvens, restano tutelati dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente o dell’accipiens poi dichiarato fallito ovvero in stato d’insolvenza
L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare), dopo il fallimento (o la dichiarazione d’insolvenza) dell’acquirente del bene (ovvero, se si tratta di revoca fallimentare, anche del creditore che ha ricevuto il pagamento) che costituisce oggetto dell’atto impugnato, stante l’intangibilità dell’asse concorsuale in base a titoli formati dopo l’inizio della procedura, non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.
Ciò detto, i creditori, al pari del curatore del fallimento (o del commissario straordinario) dell’alienante (o del solvens), restano tutelati, secondo le regole del concorso, dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente (o dell’accipiens poi) dichiarato fallito (ovvero in stato d’insolvenza), nel senso che possono senz’altro insinuarsi al passivo della relativa procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 2228 del 3 febbraio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto tra due societĂ in amministrazione straordinaria in merito al pagamento di una somma pari a quasi 37mila euro.
Per maggiore chiarezza, comunque, viene precisato che la sentenza di fallimento (o dichiarativa dello stato d’insolvenza) dell’acquirente (o del creditore accipiens) rende, in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improcedibile) l’azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o dal commissario dell’amministrazione straordinaria dell’alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l’effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell’alienante (o, in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, il curatore o il commissario) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o dell’amministrazione straordinaria) dell’acquirente (o dell’accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.
In generale, comunque, l’azione di revoca (ordinaria o fallimentare), ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens), determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente (o dell’accipiens) sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento (o, come del caso della società accipiens, dichiarativa dello stato d’insolvenza) di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa.
La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare), d’altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza) del terzo acquirente (o del creditore accipiens), dichiarato dopo l’atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene (o del denaro) sottratto alla garanzia patrimoniale.
Il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza) del terzo acquirente (o, come nel caso in esame, del creditore accipiens) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità ), in sede ordinaria, dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens). E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l’azione esecutiva (ovvero acquisirlo all’attivo della procedura), non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento o di insolvenza dell’alienante o del debitore solvens, il relativo curatore o il commissario straordinario) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento o, come nella specie, dell’amministrazione straordinaria (dell’acquirente o dell’accipiens) per il corrispondente controvalore.