Documentazione condominiale: consultabile anche da parte del conduttore
Inaccettabile la generica opposizione dell’amministratore alla richiesta presentata da un inquilino che vive in affitto in un appartamento dello stabile
Accoglibile la richiesta avanzata da un locatario di un appartamento e mirata ad ottenere dall’amministratore dello stabile la consegna della documentazione condominiale. Inutile la generica opposizione proposta dall’amministratore I giudici ribadiscono che la consultazione della documentazione condominiale costituisce diritto non solo dei condòmini ma anche dei soggetti indicati dal legislatore. Obiettivo è consentire un costante controllo sull’operato dell’amministratore, così da verificare che esso sia svolto non solo con correttezza e diligenza ma anche nella più totale trasparenza. A tale diritto corrisponde, ovviamente il dovere dell’amministratore di consentire a tutti gli aventi diritto la consultazione e l’estrazione dei documenti condominiali. Difatti, il Codice Civile prevede che i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese, e l’esercizio di tale diritto riguarda non solo i proprietari ma anche i conduttori degli appartamenti, soprattutto tenendo presenti le spese che sono di solito a loro carico. (Sentenza del 26 aprile 2022 del Tribunale di Messina)