Decreto di omologa di un concordato preventivo: esecutivo l’annullamento deciso in Appello
Irrilevante il fatto che penda allo stesso tempo un ricorso in Cassazione. La provvisoria esecutività del decreto di omologa del concordato, prevista dalla legge fallimentare, deve intendersi riferita al solo periodo tra l’omologa e l’eventuale emissione del provvedimento del giudice di secondo grado

La decisione con cui i giudici d’Appello, in sede di reclamo, annullano il decreto di omologazione di un concordato preventivo emesso dal Tribunale, anche se impugnato in Cassazione, è immediatamente esecutivo e comporta la caducazione del decreto stesso al quale la decisione del giudice di secondo grado si è sostituita. Ciò in quanto la provvisoria esecutività del decreto di omologa del concordato, prevista dalla legge fallimentare, deve intendersi riferita al solo periodo intercorrente tra l’omologa e l’eventuale emissione del provvedimento del giudice di secondo grado che ad esso si sostituisca. Depone in tal senso il fatto che la legge fallimentare prevede che il decreto d’Appello è pubblicato e notificato alle parti ed è impugnabile con ricorso per Cassazione. Previsioni difficilmente concretizzabili, invece, se dovesse considerarsi la decisione del giudice d’Appello non esecutiva sino alla decisione da parte della Cassazione e, peraltro, la possibilità, in seguito ad annullamento dell’omologa del concordato da parte della Corte d’Appello, di dichiarare (in presenza di istanza ad hoc) il fallimento, eventualità che risulterebbe inammissibile ove dovesse ritenersi in regolare esecuzione la procedura di concordato con omologa annullata. (Decreto del 2 maggio 2022 del Tribunale di Lecce)