Crediti ceduti in blocco: serve una prova concreta per l’ammissione al passivo fallimentare

Passaggio fondamentale soprattutto se non vi è stata né l’iscrizione nel Registro delle Imprese né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Crediti ceduti in blocco: serve una prova concreta per l’ammissione al passivo fallimentare

Per l’ammissione al passivo fallimentare di crediti che risultano ceduti in blocco, il magistrato è tenuto a verificare – anche d’ufficio – la sussistenza del diritto della società cessionaria a partecipare al riparto dell’attivo, accertando appositamente che dell’avvenuta cessione sia stata data notizia mediante iscrizione ad hoc nel Registro delle Imprese e, al contempo, mediante regolare pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ciò alla luce di quanto previsto dalla norma in materia di adempimenti pubblicitari nei confronti dei debitori oggetto della cessione. Va aggiunto, però, che la parte creditrice, in caso di mancato adempimento delle previste prescrizioni pubblicitarie sulla cessione in blocco dei crediti, è tenuta a fornire la prova dell’avvenuta cessione. Fondata e legittima, nella vicenda presa in esame dai giudici, l’obiezione proposta dal fallimento a fronte della richiesta di ammissione al passivo avanzata da una società creditrice, centrata sulla mancata presentazione della documentazione attestante l’intervenuta cessione del credito. (Decreto del 2 maggio 2022 del Tribunale di Milano)

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